Italian Court dismisses appeal for manifestly unfounded claim to join crimes separated by over five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request to join the current crimes with prior judgments, citing a significant time gap of over five years between the offenses. The Supreme Court upheld this decision, ruling the appeal was manifestly unfounded due to the lack of continuity required for joining the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The court established that a time lapse exceeding five years between offenses precludes joining crimes under the statute of limitations provision, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONALUMI FABRIZIO nato a FOGGIA il 05/11/1988 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Bonalumi Fabrizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di porre in continuazione il reato oggetto del presente processo con quelli oggetto di precedenti sentenze già passate in giudicato, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ponendo in rilievo il notevole lasso temporale (oltre 5 anni) passato tra la commissione dei reati in questione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre .-nte