Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21666/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls theft conviction due to illegal aggravating circumstance and missing public prosecution complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance judgment confirming a theft conviction because the appellate court illegally recognized an aggravating circumstance regarding public service property. The defendant argued for this aggravation, but the public prosecutor had not appealed this specific point, creating a procedural preclusion. Consequently, the court ruled that without the prosecutor's appeal, the lower court could not add new aggravating factors, rendering the prosecution invalid due to a lack of necessary complaint.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.: The appellate court cannot recognize aggravating circumstances not raised by the public prosecutor if the prosecutor did not appeal the first-instance judgment on that point, as this violates the principle of devolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate court preclusion aggravating circumstance public prosecution complaint principle of devolution theft of electricity public service property annulment without remittal danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624, comma 3, cod. pen.
Va osservato che è illegittimo il riconoscimento dell'aggravante, che rende il reato procedibile di ufficio, in base al nuovo testo dell'art. 624, comma terzo, cod.
Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
2007, Michaeler) sul punto della sentenza di primo grado concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale; - pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all'art. 597 comma 1, cod.
art. 597 cod. proc. pen
Deve essere, pertanto, esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Unite n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino
Sez. Unite n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler
Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Messina Denaro
Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Messina Denaro, Rv.
Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni
277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONE ANNA nato a FOGGIA il 05/01/1962 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputata Leone Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica, ritenendo le circostanze aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose e su cosa destinata a pubblico servizio.

2. L'imputata ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con i primi due motivi, contesta la sussistenza dell'aggravante, ritenuta dalla Corte di appello contestata in fatto, dell'avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio. 2.2. Con il terzo motivo contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che essa sarebbe illogica.

3. Risultano fondati i primi due motivi di ricorso. Va osservato che è illegittimo il riconoscimento dell'aggravante, che rende il reato procedibile di ufficio, in base al nuovo testo dell'art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dal d. Igs. n 150 del 2022. Invero: - il Tribunale ha dichiarato l'imputata colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante della violenza sulle cose; - la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall'imputato, il pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza della ulteriore aggravante (destinazione della cosa a pubblico servizio), di fatto contestata, ma non riconosciuta dal Tribunale; - in assenza di impugnazione del pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler) sul punto della sentenza di primo grado concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale; - pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all'art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tributgle, come invece ha fatto, riconoscendo l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio.

Va precisato che la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di "dare al fatto una definizione giuridica più grave", riconosciuto al giudice dell'impugnazione dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di "definizione giuridica" (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Messina Denaro, Rv. 277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485).

Deve essere, pertanto, esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio. Ne consegue, che, non essendo stata presentata querela entro il 30 marzo 2023, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, esclusa l'aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 14 maggio 202