Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding aggravated theft sentencing and particularity of offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing against the severity of the sentence. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower court correctly assessed the damage, the spregiudicate nature of the conduct, and the defendant's multiple prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 605 c.p.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court's finding that the offense lacks particular triviality is based on adequate, coherent, and logically sound reasoning regarding the damage caused, the modus operandi, and the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ROBERTO nato a BARI il 27/04/1982 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Schiavone Roberto era stato condannato per due episodi di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, ponendo in rilievo l'entità del danno arrecato, le modalità particolarmente spregiudicate della condotta e i plurimi precedenti specifici a carico dell'imputato (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 14 maggio 2025 Il Consiglier