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Ordinanza — n. 21661/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against partial acquittal and sentencing reduction for theft and extortion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Vurchio Nicola and Saccotelli Domenico inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment that partially acquitted one defendant and reduced sentences for theft and extortion. The court rejected the arguments, ruling that the appellate court's brief reasoning on sentencing increases was sufficient and that the appeals sought an impermissible review of factual evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the sufficiency of appellate court reasoning on sentencing increases are inadmissible when the increases fall below the statutory average, and appeals seeking a re-examination of factual findings or a mathematical comparison of penalty components after a change in the most serious crime are rejected as they violate the principle of limited review.

Parole chiave

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inadmissible appeals sufficiency of reasoning reformatio in peius sentencing increases limited review principle factual evaluation criminal procedure adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pagina 7 della sentenza impugnata); che si trattava di aumenti di pena notevolmente al di sotto della media edittale, per i quali non era necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C.
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio
16208 del 27/03/2014, C., in motivazione; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
279107); - che, con le restanti censure mosse con il secondo motivo di ricorso, il Saccotelli prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VURCHIO NICOLA nato a ANDRIA il 04/03/1974 SACCOTELLI DOMENICO nato a ANDRIA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva condannato Vurchio Nicola e Saccotelli Domenico per i reati di cui agli artt. 624-bis, 648, 337 e 707 cod. pen.; - che la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo il Saccotelli dal reato di ricettazione, riconoscendo in favore del Vurchio le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e rideterminando la pena per entrambi gli imputati; - che, avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Vurchio è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, seppur in maniera sintetica, ha motivato in ordine agli aumenti di pena (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che si trattava di aumenti di pena notevolmente al di sotto della media edittale, per i quali non era necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); - che il Saccotelli, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo del ricorso del Saccotelli, nella censura relativa alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato, atteso che l'individuazione del furto in abitazione quale reato più grave è stata conseguente all'assoluzione dal reato di ricettazione; che la diversa pena prevista per il furto in abitazione è stata conseguente proprio al fatto che la Corte di appello ha ritenuto (correttamente) che il reato più grave fosse proprio il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; che, quando mutano i parametri e/o la sequenza del calcolo della pena (come avviene quando muta la struttura del reato continuato, per essere diventato più grave il reato satellite), il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di un'eventuale reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto; che in questo caso l'unico riferimento possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva (cfr.

Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107); - che, con le restanti censure mosse con il secondo motivo di ricorso, il Saccotelli prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il