Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding aggravated theft subjectivity and statutory application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific grounds in the sole reason for appeal. The appellant, Colio Antonio, was convicted of aggravated theft, but the appellate court correctly addressed the subjective element and the inapplicability of Article 457 of the Penal Code. The court ruled that the appeal merely reiterated unaddressed grievances without engaging with the substantive legal issues, warranting dismissal and the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the sole reason lacks specificity by merely reiterating grievances already considered and correctly addressed in the contested judgment without engaging with the substantive legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLIO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 07/02/1958 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Colio Antonio era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 3 della sentenza); che la Corte territoriale ha motivato in maniera adeguata e corretta, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta nell'ambito di applicazione dell'art. 457 cod. pen. (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P 'dente