Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly elect domicile for notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to elect a specific domicile for service of process, relying instead on a generic residence address. The appellant argued that the requirement violated constitutional rights, but the court found the issue manifestly unfounded based on established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, cod. proc. pen.; The election of domicile is an expression of the defendant's will to receive notifications and cannot be substituted merely by indicating the residence address in the appeal document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO ANTONIO nato a SINGEN( GERMANIA) il 07/03/1981 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cesarano Antonio avverso la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Gaspare Dalia, per l'imputato, ha depositato una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'elezione di domicilio è espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel luogo e non è surrogabile con la mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore (cfr.
Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247; Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Crosasso, Rv. 266070); che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; che questa Corte ha già affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrassi, Rv. 285900;
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324); che risulta del tutto generica la censura relativa al contrasto con l'art. 3 Cost.; che, in ogni caso, l'inammissibilità dell'impugnazione è stata prevista quale conseguenza del mancato rispetto di una regola processuale non priva di ragionevolezza, essendo correlata alla richiesta di collaborazione all'imputato appellante e al suo difensore di farsi carico di individuare l'elezione o dichiarazione di domicilio, al fine di prevenire possibili cause di nullità per erronea individuazione del luogo in cui deve essere eseguita la citazione dell'imputato per il giudizio di appello; - che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consiglie