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Ordinanza — n. 21649/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely reiterated lower court grievances without new legal confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21649/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds raised. The appellant's arguments were found to be mere repetitions of grievances already addressed and rejected with proper legal reasoning by the Court of Appeal of Salerno. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reiterate grievances already decided upon by the lower court without presenting new legal arguments or factual confrontations.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal reiteration of grievances cassation procedure procedural dismissal falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 457 cod. pen
pagina 3 della sentenza); che la Corte territoriale ha motivato in maniera adeguata e corretta, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta all'ambito di applicazione dell'art. 457 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE GIUSEPPE nato a SALERNO il 07/11/1999 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pastore Giuseppe era stato condannato per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con specifico riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha correttamente dato rilievo alle modalità della condotta (cfr. pagina 3 della sentenza); che la Corte territoriale ha motivato in maniera adeguata e corretta, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta all'ambito di applicazione dell'art. 457 cod. pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore