Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific proof of evidence misinterpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Puggillo Ciro and Cesarano Francesco inadmissible. The appellants challenged a partial reform of their conviction for theft and robbery, arguing against aggravating circumstances and sentencing. The court rejected these claims because the grievances lacked specific allegations of evidence misinterpretation and sought a re-evaluation of factual findings and sentencing discretion, which are reserved for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of factual findings or sentencing discretion without specific allegations of evidence misinterpretation or logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUGGILLO CIRO nato a NAPOLI il 26/03/1975 CESARANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/02/1976 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato - escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado, con la quale Puggillo Ciro e Cesarano Francesco erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, nella parte relativa al giudizio di responsabilità, contiene alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il motivo, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della