Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding satellite crime penalty increases in illegal arms importation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Di Meglio Umberto, challenged a second-instance conviction for illegal arms importation, arguing against specific penalty increases for satellite crimes. The court rejected these claims because the appellate court had adequately motivated the penalty enhancements by citing the number and type of weapons involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellate court has sufficiently motivated the penalty increases for satellite crimes, as the appellant's arguments are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MEGLIO UMBERTO nato a NAPOLI il 27/04/1976 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Di Meglio Umberto era stato condannato per più episodi di illegali importazioni di armi (talune delle quali clandestine) e di munizioni; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha, seppur sinteticamente, motivato in ordine ai singoli aumenti di pena per i reati satellite, ponendo in rilievo il numero e la tipologia delle armi e del munizionamento; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Pres'dent