Cassation court dismisses aggravated theft conviction due to lack of required private prosecution complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting D'Adamo Jacopo for aggravated theft. The defendant argued the case was time-barred because the original regime required a private prosecution complaint, which he claimed was never filed after the victim's complaint was withdrawn. The court ruled that under the Cartabia reform, aggravated theft is now exclusively a private prosecution offense, and the absence of a valid complaint rendered the criminal action inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; Art. 2, comma 1 d.lgs. n. 150/2022; Art. 582 cod. pen.: Aggravated theft offenses are now procedible solely upon private prosecution complaint; absence of such complaint invalidates the criminal action.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ADAMO JACOPO nato a ATRIPALDA il 15/06/1995 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato D'Adamo Jacopo per più episodi di furto, aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente, pur lamentando i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione, rappresenta che, in ogni caso, mancherebbe la necessaria condizione di procedibilità.
A tal riguardo, evidenzia che l'originario regime di procedibilità previsto per i reati contestati, è mutato a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Con la riforma Cartabia, invero, i furti aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. risultano procedibili solo a querela di parte. Tanto premesso, il ricorrente deduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, sostenendo che le persone offese avrebbero presentato delle mere denunce e che, nel corso del giudizio, avrebbero, comunque, rimesso le querele, avendo l'imputato provveduto a risarcire i danni.
Va rilevato che, in atti, sono presenti le rimessioni di querele e che gli atti all'epoca presentati dalle persone offese erano delle mere denunce. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. A seguito dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato sia il comma 1 che il comma 2 dell'art. 582 cod. pen., invero, i reati contestati risultano procedibili solo a querela di parte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P