Cassation court dismisses appeal for perjury, ruling the lower court's conviction for false identity statements was legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for perjury under Article 496 of the Penal Code. The appellant, Tufano Emanuele, challenged a second-instance judgment confirming his conviction for making false statements to a public official regarding his identity. The court rejected the grounds for cassation as manifestly unfounded, emphasizing that the statutory definition of the crime aligns with the facts found by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; The court holds that an appeal against a conviction for perjury is inadmissible when the lower court's factual findings and legal application are consistent with the statutory definition of making false statements to a public official.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO EMANUELE nato a OTTAVIANO il 26/08/1971 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Tufano Emanuele era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. punisce chi, interrogato sulla propria identità, fa mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il