Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21642/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for false insurance fraud and perjury, citing lack of specific evidence review errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding their convictions for false insurance fraud and perjury. The court ruled that the appeals sought a substantive review of factual evaluations without alleging specific evidence misinterpretations, violating procedural limits on cassation grounds. Furthermore, the court found the second defendant's arguments regarding sentencing leniency and the cumulative nature of the charges to be unfounded based on established legal principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely challenge the appellate court's reasoning without pointing to specific errors in the evaluation of evidence or the application of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
false insurance fraud perjury charges cassation inadmissibility procedural limits sentencing leniency accertamento inesatto dei fatti motivi di cassazione falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495 cod. pen.
Art. 479-476 cod. pen.
Art. 642 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
285840); - che il secondo motivo del ricorso dello Zazzero è manifestamente infondato, atteso che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, cod.
art. 642 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano
Sez. 5, n. 1147 del 14/11/2023, Monteleone
pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico» (Sez. 5, n. 1147 del 14/11/2023, Monteleone, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pagina 41 della sentenza impugnata); - che, con il terzo motivo di ricorso, lo Zazzero prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTACHE ELENA SIMONA nato a HUNEDOARA( ROMANIA) il 01/03/1971 ZAZZERO MARIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/03/1993 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Costache Elena Simona era stata condannata per i reati di cui agli artt. 495, 479-476 e 642 cod. pen. e Zazzero Mario era stato condannato per i reati di cui agli artt. 495 e 479-476 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il ricorso della Costache è inammissibile, atteso che la ricorrente ha articolato due motivi che sono all'evidenza diretti a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali (come fatto dalla ricorrente deducendo la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen.), in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il ricorso dello Zazzero è inammissibile; - che il primo motivo del ricorso dello Zazzero, nella parte relativa alla motivazione per relationem e alla trattazione «cumulativa» delle posizione degli imputati, è inammissibile, atteso che il ricorrente si limita genericamente a censurare il ricorso da parte della Corte di appello a tali modalità di redazione della sentenza, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con l'atto di appello che non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale; che deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); che, peraltro, la Corte di appello, sebbene abbia fatto riferimento alla sentenza di primo grado per quel che riguarda la ricostruzione della vicenda, non ha comunque mancato di effettuare autonome valutazioni in ordine al giudizio di responsabilità e di rispondere all'atto d'appello; che, nel resto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la falsa residenza veniva attestata anche sulla carta di circolazione e che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 642 cod. pen. concorrerebbe con quello di falso, visto che «è configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico» (Sez. 5, n. 1147 del 14/11/2023, Monteleone, Rv. 285840); - che il secondo motivo del ricorso dello Zazzero è manifestamente infondato, atteso che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità deve tenere conto anche delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo, come correttamente fatto dalla Corte territoriale (cfr. pagina 41 della sentenza impugnata); - che, con il terzo motivo di ricorso, lo Zazzero prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagina 41 della sentenza impugnata); < - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C