Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cirillo Camillo inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a conviction for crimes under Articles 476-482 of the Penal Code, arguing for a new factual reconstruction without citing specific evidence mischaracterizations. The court rejected this because the appeal sought a substantive review of territorial court evaluations rather than pointing to concrete proof errors, and the lower court's reasoning was sufficiently robust.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a substantive review of factual evaluations without alleging specific mischaracterizations of evidence or demonstrating a lack of logical coherence in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO CAMILLO nato a BOSCOREALE il 15/01/1944 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Cirillo Camillo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 476- 482 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Ippolito Matrone, per l'imputato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore si