Cassation court dismisses appeal for false declaration as crime completes upon receipt by official.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Boccia's cassation appeal inadmissible regarding convictions for false declaration and forgery. The court held that the crime under Article 496 of the Penal Code is consummated when the false statement reaches the public official, rendering any subsequent retraction irrelevant to the offense's existence. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction stands, and the appellant is ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; The crime of false declaration is consummated upon the communication of the false statement to the public official, making any subsequent retraction irrelevant to the constitution of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/09/1975 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Boccia Giovanni era stato condannato per i reati di cui agli artt. 385 e 496 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva» (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Ptesidente