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Ordinanza — n. 21638/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21638/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21638/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/03/1977 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; A - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pica Giovanni era stata condannata per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione ...» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 497- bis cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21638/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 497- bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione ...» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico carenza di legittimazione risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 497- bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pica Giovanni era stata condannata per il reato di cui all'art. 497- bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/03/1977 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pica Giovanni era stata condannata per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione ...» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I 145é; epte