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Ordinanza — n. 21637/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false testimony, citing sufficient reasoning in second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21637/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for false testimony. The appellant argued the lower court lacked motivation and failed to address specific defenses, but the court found its reasoning adequate and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate judge is not required to analyze every defense in detail but must provide a global, logical explanation of the conviction, rendering defenses incompatible with the facts implicitly inadmissible.

Parole chiave

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false testimony conviction lack of motivation appeal appellate reasoning standards inadmissible cassation appeal procedural costs award falsa dichiarazione della parte ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 496 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Cestaro Raffaele era stato condannato per il reato di cui all'art. 496 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi
anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESTARO RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/07/1986 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Cestaro Raffaele era stato condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare alla sentenza di primo grado, senza rispondere effettivamente ai motivi di appello, è manifestamente infondato atteso, che il giudice di secondo grado ha effettuato autonome valutazione (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza impugnata), rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); - che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione del rilevante disvalore sociale del fatto e della spregiudicatezza mostrata dall'imputato; - che il terzo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensor