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Ordinanza — n. 21632/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-penalty grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Georgiana Cristina Andreescu's appeal inadmissible without formalities. The appellant had previously waived all appeal grounds except those regarding the sentence, thereby precluding arguments about liability or legal qualification. Consequently, the court ruled that the appeal could not address the contested lack of reasoning on responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: When an appellant waives all appeal grounds except those concerning the penalty, the second-instance judge is not required to provide reasoning on liability or the absence of absolute nullity grounds, rendering any subsequent appeal on those matters inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds procedural preclusion lack of reasoning second instance waiver inadmissible appeal penalty only waiver Cassa delle ammende truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 56 della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n.
Art. 599-bis c.p.p.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREESCU GEORGIANA CRISTINA nata in ROMANIA il 04/01/1986 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Georgiana Cristina Andreescu propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di 11i, quanto ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis commi 1 e 3, 625 n.2 cod. pen. e 110, 493 ter, 61 n.7 cod. pen; Considerato che il motivo proposto — che contesta il difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputata — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta: infatti, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie la ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli re estensore Il Presi