Italian Court dismisses appeal for aggravated theft as generic and unrelated to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Conigliaro's appeal against the Palermo Court of Appeal's partial reform of his aggravated theft conviction inadmissible. Conigliaro argued a lack of reasoning in the lower court's decision, but the Court found his grounds to be abstract and failing to connect to the specific facts of the case. Consequently, the appeal was rejected, and Conigliaro was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal based on generic and abstract arguments that do not correlate with the appealed judgment is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONIGLIARO FRANCESCO nato a PALERMO il 19/11/1988 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Conigliaro propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano per il reato furto aggravato e condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 200,00 di multa; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione- è assolutamente generico perché fondato su argomenti del tutto astratti che, a dispetto di quanto richiesto dall'art. 591 comma 1 lett. c), in alcun modo si correlano alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01;
Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli e stensore Il Presidente