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Ordinanza — n. 21629/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for removing car wheels, citing established legal principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Meco Bledi inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for non-prosecution due to minor offense thresholds and challenged the classification of wheel removal as aggravated theft, but the court found these arguments contradicted settled jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected because the lower court correctly applied legal principles regarding the social danger of the act and the economic value of the damage caused.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 625 n.2 cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: The removal of car wheels constitutes aggravated theft due to the use of tools to overcome obstacles, and the minor offense exemption does not apply when the act demonstrates significant social danger or causes substantial utility loss to the victim.

Parole chiave

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aggravated theft car wheel removal non-prosecution threshold social danger economic damage inadmissible appeal Cassazione Roma tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n.2 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2230 del 12/11/1984
pen." (Sez. 2, n. 2230 del 12/11/1984, dep.
Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019
168164 - 01; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep.
Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018
279042 - 01; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECO BLEDI nato in ALBANIA il 16/07/1984 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Meco Bledi propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino per il reato di tentato furto pluriaggravato, condannando il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 46,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico in quanto non si confronta con l'ampia motivazione offerta dalla Corte di Appello. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha valorizzato la rilevante gravità della condotta, realizzata in un luogo pubblico, con uno strumentario proprio di una rudimentale organizzazione, circostanza che dimostra la pericolosità sociale del soggetto, ed è quindi incompatibile con i presupposti applicativi della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui: "L'asportazione di una ruota fissata con bulloni ad un autoveicolo importa un mutamento di destinazione della cosa sottratta ed è possibile non già mediante l'impiego della normale attività fisica, che è necessaria per l'amotio nel furto semplice, ma mediante lo sbullonamento della ruota con appositi strumenti e cioè la manomissione degli ostacoli che l'opera dell'uomo ha posto a difesa e resistenza delle cose.

Pertanto, colui che sviti le ruote dell'autovettura non essendone legittimato, commette il reato di furto aggravato della violenza sulle cose ex art. 625 n. 2 cod. pen." (Sez. 2, n. 2230 del 12/11/1984, dep. 06/03/1985, Rv. 168164 - 01; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 09/04/2020, Rv. 279042 - 01; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 62 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato - nel caso in esame l'inutilizzabilità dell'auto per la sottrazione dei pneumatici e la necessità di riacquistarli (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01; conf.

N. 6635 del 2017 Rv. 269241 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consiglie e estenso