Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic and non-specific grounds challenging the lower court's sentencing decision. The appellant argued for acquittal and excessive punishment, but the court found these complaints failed to address the specific reasoning provided by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal must be specific and directly correlated to the contested decision's reasoning; if a sentence is below the statutory average, detailed justification is not required beyond referencing the adequacy criterion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mattia Boscolo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Novara per il reato di cui agli artt. 99, 624 cod. pen., condannando il ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione e di euro 120,00 di multa; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato - è generico in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 dep. 13/01/1998, Ahnnetovic, Rv. 210157): nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata al fol. 3 evidenzia la pluralità di fonti probatorie, in modo accurato, senza incorrere in vizi motivazionali, il tutto non valutato dal ricorso;
Rilevato che la seconda parte del motivo risulta altrettanto aspecifica, in quanto lamentando l'eccessività della pena, non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata, che indica la prossimità al minimo edittale della sanzione, né con l'orientamento consolidato di questa Corte, cosicché la censura è anche manifestamente infondata: infatti, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), nel caso in esame prossima al minimo edittale.
Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell