Italian Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigation due to insufficient sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Enrico Sorarù inadmissible regarding claims of violated sentencing criteria. The appellant argued for generic mitigation and detailed reasoning under Article 133 of the Penal Code, but the lower court imposed a sentence near the statutory minimum. The court ruled that such detailed justification is unnecessary when the penalty aligns with the minimum statutory range, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 131bis cod. pen.: When a sentence is imposed at or near the minimum statutory limit, the court is not required to provide a specific and detailed motivation regarding the discretionary criteria, as the overall argumentative text suffices to demonstrate the appropriateness of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORARU' ENRICO (CUI:02MX4BJ) nato a ROCCA PIETORE il 20/09/1964 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Enrico Sorarù propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi 2 di e giorni 20 di reclusione; letta la memoria depositata dal difensore con la quale si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, come formulato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla assenza di elementi positivi, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della complessiva del fatto, anche dalla sua abitualità, evidenziata in ordine alla negazione della causa di non punibilità dell'art. 131bis cod. pen.;
Considerato che lo stesso primo motivo lamenta, anche, violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 cod pen.: la censura è manifestamente infondata in quanto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), nel caso in esame prossima al minimo edittale. Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere este