Cassation court dismisses appeal against partial sentence reduction for aggravated theft, citing lack of specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Valentina Cupolo's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision inadmissible. The appellant argued for a different application of statutory mitigation and sentencing criteria, but the court found her claims manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the lower court had already recognized the relevant mitigation and the sentencing rationale was sufficient without detailed elaboration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 comma 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must recognize statutory mitigation when applicable, and detailed motivation of sentencing criteria is only required when the penalty deviates significantly from the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPOLO VALENTINA nata a BOLOGNA il 22/06/2001 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Valentina Cupolo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato - riconoscendo l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e riducendo la pena - la sentenza del Tribunale felsineo che aveva condannato l'imputata per due reati di furto aggravato e un tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4, cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha già riconosciuto l'attenuante, come emerge dalla motivazione della sentenza e dal dispositivo;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 cod pen.. - è manifestamente infondato in quanto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); nel caso in esame la pena base e gli aumenti per la continuazione risultano prossimi al minimo e comunque inferiori alla media edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa