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Ordinanza — n. 21623/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling detailed sentencing motivation unnecessary for low penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with a sentence below the statutory average. The appellant argued that the trial court failed to provide specific reasoning regarding sentencing criteria under Articles 133 and 133 bis of the Penal Code. The court rejected this claim, establishing that when a penalty falls below the average, a detailed breakdown of discretionary factors is not required if the overall reasoning supports the sentence's adequacy.

Regesto Legislator

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Art. 133, 133 bis cod. pen.; When a penalty is imposed below the statutory average, detailed motivation of specific sentencing criteria is not required, provided the overall reasoning demonstrates the adequacy of the punishment.

Parole chiave

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sentencing motivation penal code provisions below average penalty discretionary power inadmissible appeal theft conviction Cassazione ruling imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio .del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.
Art. 133 bis cod. pen.
Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio .del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio .del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
- è manifestamente infondato in quanto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU LILIANA nata in ROMANIA il 19/08/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Liliana Radu propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Rovigo per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n.4 cod. pen., con condanna della ricorrente alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis. - è manifestamente infondato in quanto non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).

Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio .del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); nel caso in esame la pena base è stata determinata nel minimo e l'aumento per la recidiva è assolutamente contenuto, cosicché la motivazione offerta dalla Corte territoriale è adeguata;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consig iere estensore Il Presiden