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Ordinanza — n. 21622/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific connection to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the first ground of complaint. The appellant argued a violation of Article 110 of the Penal Code, but the court found these reasons merely repeated without a logical link to the lower court's specific findings on the defendant's actions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and fail to establish a specific correlation with the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds of complaint correlation with reasoning procedural costs Cassazione criminal procedure tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
pen., con condanna del ricorrente alla pena di anni 3 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 110 cod.
art. 110 cod. pen
pen., con condanna del ricorrente alla pena di anni 3 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - Ahmetovic
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOCIANANOWICZ NESTOR DAMIAN nato in ARGENTINA il 30/07/1970 avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Roma

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Damian Nestor Chociananowicz propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., con condanna del ricorrente alla pena di anni 3 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. - è generico in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157). La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici in merito al concorso del ricorrente nella consumazione del reato - cfr. fol. 6 della sentenza impugnata - essendo stato rinvenuto con indosso i guanti da lavoro e osservato nel mentre scavalcava il muro perimetrale (fol. 3), cosicché il motivo è del tutto aspecifico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consi liere estensore Il Presiden