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Ordinanza — n. 21619/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft and receipt conviction for lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Santafede inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and receipt. The appellant argued for generic mitigating circumstances and proper sentencing calculation for continued offenses, but the court found these arguments legally unfounded. The decision relied on established principles that denying mitigation is valid when negative factors outweigh positive ones and that sentencing increases for satellite crimes must be distinct and proportional.

Regesto Legislator

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Art. 64, 65, 81 cod. pen.; The court may deny generic mitigating circumstances based on the gravity of the offense, and sentencing increases for continued offenses must be calculated distinctly to ensure proportionality without material cumulation of penalties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances continued offense sentencing material cumulation of penalties proportionality of punishment inadmissible appeal aggravated theft receipt of stolen goods recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 64 cod. pen.
Art. 65 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic
Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAFEDE MARIO nato a NAPOLI il 28/07/1979 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Santafede propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino per il reato di furto pluriaggravato e ricettazione, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento anche di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione deila gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.

Picaku, rv 249754): per altro congruamente argomentate sono le ragioni di esclusione della attenuazione, anche con riferimento alla condotta post- delictum, consistita in trasgressioni alla misura cautelare, espressive di una insofferenza ai vincoli di legge; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'aumento della pena per continuazione. - è manifestamente infondato; a ben vedere i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nel caso in esame l'onere argomentativo è stato, pertanto, assolto in relazione all'aumento di pena per il delitto di ricettazione nella misura di mesi sei di reclusione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), a fronte della pena per il delitto di furto fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione - prima della complessiva riduzione per il rito: a ben vedere Sez.

U Pizzone hanno chiarito, in motivazione, che l'aumento e la rispettiva motivazione devono rispettare i limiti dell'art.81 cod. pen., non operare un surrettizio cumulo materiale di pene, garantire la sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite: parametri tutti rispettati nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere este