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Sentenza — n. 21617/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for prescription expiration while upholding partial appeal reform on remaining charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the first count of the indictment due to the expiration of the statute of limitations. While the appellants argued for acquittal based on the grossness of the merchandise, the court found no evidence to exclude the crime's existence entirely. Consequently, the conviction for the expired charge was erased without remittal, whereas the remaining count stands as irrevocable.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 157, cod. proc. pen.: In cases where a cause for extinction of the crime exists, the court of appeal must declare the extinction immediately without remittal, and the court of cassation may annul the judgment without remittal if the facts are not absolutely uncontested.

Parole chiave

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prescrizione penale estinzione reato senza rinvio giudizio di legittimità continuità del reato appello parziale assoluzione estintiva diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati.
Art. 157, cod. proc. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 474, cod. pen.
pen., condannando i ricorrenti alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, riconoscendo il vincolo della continuazione fra le condotte e determinando l'aumento per la continuazione per il delitto ex art. 474 cod.
Art. 648, cod. pen.
art. 474 cod. pen
pen., condannando i ricorrenti alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, riconoscendo il vincolo della continuazione fra le condotte e determinando l'aumento per la continuazione per il delitto ex art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ILARDO RAFFAELE nato a NAPOLI il 23/03/1975 OLISTERNO FRANCO nato a NAPOLI il 04/06/1978 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Raffaele Ilardo e Franco Olisterno propongono ricorsi con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Sassari per i reati di cui agli artt. 110, 474 (capo A), 648 (capo B) cod. pen., condannando i ricorrenti alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, riconoscendo il vincolo della continuazione fra le condotte e determinando l'aumento per la continuazione per il delitto ex art. 474 cod. pen. - capo A) - nella misura di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa;

Rilevato che l'impugnazione risulta proposta solo per il delitto sub capo A), cosicché in ordine al capo B) la sentenza di appello è irrevocabile; Considerato che va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato contestato al capo A) è estinto per intervenuta prescrizione in data 9 febbraio 2025 (tenendo conto anche delle sospensioni del termine); a ben vedere i motivi di ricorso non possono ritenersi manifestamente infondati, in particolare sul tema della grossolanità, tenuto conto che il teste escusso in sede di rinnovazione in appello ha fatto riferimento a tale caratteristica dei capi di abbigliamento, a fronte di un una doglianza di appello che richiamava la grossolanità della merce;

Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Considerato anche che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consi liere e