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Ordinanza — n. 21612/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling facts and evidence evaluation belong to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Marotta's appeal inadmissible against his conviction for theft. Marotta argued the lower court failed to properly evaluate prosecution statements and the defendant's own declarations, seeking a re-evaluation of factual evidence. The court rejected these claims because the Court of Cassation lacks the power to re-read facts or substitute its own assessment of credibility, reserving such judgments exclusively for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence credibility, as these powers belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Powers Factual Evaluation Preclusion Evidence Credibility Assessment Appeal Inadmissibility furto di lieve entità furto aggravato saccheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008
Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016
Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015
280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Marotta propone ricprso avverso la sentenza della Corte di Palermo, - A fr •-e" che ha confermato la sentenza del Tribunale paterni/temo per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen., condannando il ricorrente alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 220,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi della pubblica accusa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Per altro, si deduce che la Corte avrebbe travisato alcune dichiarazioni, ma in tal caso il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023;

Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801): tali condizioni, nel caso di specie, non sono state assicurate; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato- non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato ed escludendo la rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato, argomentando in ordine al quadro probatorio che non consentiva di escludere la responsabilità dell'imputato, anche alla luce delle manovre dallo stesso poste in essere.

Va evidenziato che la doglianza difensiva sollecita una valutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità, non risultando manifestamente illogica l'argomentazioe impugnata, in quanto sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr.

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli re estensore