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Ordinanza — n. 21606/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding administrative liability in documentary bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds and the repetition of arguments already rejected by the lower courts. The appellant, Giuseppina Modolo, argued she was a 'wooden head' administrator exempt from liability, but the court found this assertion generic and failed to address the specific reasoning of the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific grounds; generic or repetitive arguments that merely assert the correctness of the lower court's decision without a precise critique of the facts or law applied render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds documentary bankruptcy administrative liability repetition of arguments court costs penal responsibility bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 216 comma 1 n. 2 legge fall.
Art. 217 comma 2 legge fall.
Art. 220 legge fall.
Art. 2392 c.c.
2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez.
Art. 40 comma 2 c.p.
art. 2392 c.c
2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c.
art. 40 comma 2 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - Pezzo
Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021 - B.
Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 - La Porta
Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 - Pastechi
Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020 - Marelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOLO GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preso atto della nomina dell'avvocato Roberto Serino da parte della ricorrente; Rilevato che Giuseppina Modolo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini per il reato di bancarotta documentale semplice, ritenuta colposa, e condannato la ricorrente alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della responsabilità dell'imputata - non è ammissibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto di una critica puntuale al provvedimento, non prendendo non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essere amministratrice testa di legno, oltre a configurarsi quale mera ipotesi alternativa, non prospettabile in questa Sede, non essendo stato individuato un amministratore di fatto, comunque non la esonera dalla responsabilità penale, in quanto Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01 ha affermato che «deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133)»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli rf estensor