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Sentenza — n. 21605/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal appeal verdict due to statute of limitations extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21605/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's partial reform of a criminal verdict without remand because the crime had been extinguished by the statute of limitations. The defendant argued for a retrial, but the court found the facts showed no contestable evidence of the crime's existence. Consequently, the court ruled that the statute of limitations bars any further prosecution or appellate review of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 161 cod. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the court must declare extinction without remand, and appeals alleging lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime criminal appeal annulment lack of motivation no remand required revoca della sospensione condizionale chiusura dell'istruzione penale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. pen.
Considerato, altresì, che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per prescrizione in data 26 luglio 2024 (anni dieci, aumentati ex art. 161 cod.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
ad anni dodici e mesi sei, a partire dal 26 gennaio 2012, data del commesso reato); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputata.
artt. 110 cod. pen
Rilevato che Sabrina Bianchini propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Forlì, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 161 cod. pen
Considerato, altresì, che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per prescrizione in data 26 luglio 2024 (anni dieci, aumentati ex art. 161 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI SABRINA nata a CESENA il 20/05/1969 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sabrina Bianchini propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Forlì, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 n.1, 223, 219 I. fall. e condannato la ricorrente alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione; Letta la memoria con la quale il difensore chiede l'assegnazione alla Sezione competente della trattazione del giudizio; Considerato che il ricorso consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 216 I. fall. e vizio di motivazione;

Considerato, altresì, che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per prescrizione in data 26 luglio 2024 (anni dieci, aumentati ex art. 161 cod. pen. ad anni dodici e mesi sei, a partire dal 26 gennaio 2012, data del commesso reato); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputata. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Considerato che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore