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Ordinanza — n. 21601/2025 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed as filed before the Supreme Court's reasoning was deposited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed before the Supreme Court's reasoning was deposited. The appellant argued for a review of the judgment, but the procedural timeline prevented the court from comparing the appeal against the actual reasoning. Consequently, the remedy under Article 625-bis could not be applied as it requires a specific perceptual error in the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal remedy is inapplicable when the appeal is filed prior to the deposit of the Supreme Court's reasoning, preventing the verification of a perceptual error in the judgment's formation.

Parole chiave

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extraordinary appeal perceptual error procedural inadmissibility reasoning deposit Article 625-bis motivi di cassazione gravi addebiti penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Rilevato che Nicola Sani propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
Rilevato che Nicola Sani propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 625-bis c.p
Rilevato che Nicola Sani propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P
Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini
(Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARLI NICOLA nato a ABRIOLA il 21/03/1970 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nicola Sani propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione prima penale, del 24 gennaio 2025 numero 16068/2025, depositata il 28 aprile 2025; preso atto della nomina del difensore effettuata da parte del Sani in data 8 aprile 2025; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori delle condizioni previste dall'art. 625 bis cod. proc. pen. e oltretutto depositato presso la casa circondariale dal condannato in data 7 febbraio 2025, quindi prima del deposito della motivazione della sentenza che si impugna in via straordinaria; pertanto, il ricorso non si confronta con la motivazione, non ancora depositata e quindi non prospetta un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. che deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527); tale indagine era del tutto preclusa al ricorrente al momento della formulazione dei ricorso, che, comunque, sollecita valutazioni di merito o di diritto non riconducibili ad errori di natura percettiva;

Considerato che deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de