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Ordinanza — n. 21597/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21597/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments already rejected by the appellate court without providing new specific criticism. The appellant challenged the confirmation of a conviction for false testimony regarding anti-mafia measures, claiming procedural errors under the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal failed to meet the requirement of a reasoned critique, citing established precedent that such repetitive arguments do not constitute a valid ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 546, comma 1 lett. e) e 125, comma 3 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance without offering a specific and reasoned critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds procedural violation anti-mafia measures false testimony conviction cassation review false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
445\2000 e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale ex art. 606, lett.
Art. 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 496 cod. pen
Rilevato che Mattia Rancati ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANCATI MATTIA nato a MONTICHIARI il 02/05/1997 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mattia Rancati ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445\2000 e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale ex art. 606, lett.

c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1 lett.

e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte territoriale ha reso una dichiarazione congrua ed esente da vizi logici, sostenendo come l'imputato sia sottoposto a due misure di prevenzione, in forza delle quali riceve avvisi specifici e puntuali.

La materia antimafia, ed in particolare le misure contenute nel relativo Codice, è quindi - secondo la sentenza impugnata - conosciuta dell'imputato che non ha alcun bisogno di ulteriore esemplificazione circa i requisiti di onorabilità da dichiarare, il che integra una motivazione non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il cons liere estensore Il Pres