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Ordinanza — n. 21480/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction, upholding positive breath test as valid proof of intoxication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21480/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the validity of the breath test and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued for an erroneous application of law concerning the defendant's drunkenness and potential non-punishment grounds, but the court found the positive breath test to be conclusive proof of intoxication without requiring further validation of the device. Consequently, the appellate court's decision was upheld because the objective disvalue of the dangerous driving conduct was clearly established and free from logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, 186-bis, comma 3, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: In cases of driving while intoxicated, a positive breath test constitutes proof of the state of intoxication, placing the burden on the defense to demonstrate instrumental defects or procedural flaws to invalidate the finding.

Parole chiave

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drunk driving conviction breath test validity burden of proof defense Article 131-bis penal code inadmissible appeal instrumental defects objective disvalue conduct gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, 186-bis, comma 3, cod. strada
Art. 131-bis cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HA3 AOUINA AKREM nato il 16/10/1994 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ben Haj Aouina Akrem, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, commi 2 lett.

b) e 2-sexies, 186-bis, comma 3, cod. strada Rilevato che la difesa, a motivi di ricorso, lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato in contestazione;

2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in cui si contesta l'accertato stato di ebbrezza è palesemente destituito di fondamento: il giudici di merito hanno operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda quanto argomentato a pag. 2 della sentenza, in cui si evidenzia il rilevante rischio per l'incolumità degli utenti della strada collegato all'andatura anomala della vettura condotta dal ricorrente in piena notte).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2