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Ordinanza — n. 21478/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on traffic offenses due to procedural inadmissibility and lack of prescription grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21478/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Trunzo Bruno inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of motivation and prescription of the traffic offenses. The defense claimed the lower court failed to properly address subjective elements and the expiration of the statute of limitations, while the prosecution argued the appeal improperly sought factual re-evaluation. The court ruled that the appellate court provided sufficient reasoning based on established inference criteria and that the prescription defense was irrelevant due to the procedural time limits governing the case.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply new parameters for fact-finding, and procedural time limits render prescription arguments inapplicable when the action is already time-barred by improcedibility rules.

Parole chiave

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Court of Cassation Traffic Offenses Procedural Inadmissibility Statute of Limitations Factual Re-evaluation Procedural Time Limits Evidence Homologation guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 344-bis c.p.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso è palesemente destituito di fondamento: occorre rimarcare come per i fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trovi applicazione il regime dell'improcedibilità, disciplinato dall'art. 344-bis cod.
Art. 544 c.d.r.
Art. 360 c.p.p.
Art. 189 c.d.s.
Art. 186 c.d.s.
art. 344-bis cod. proc. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso è palesemente destituito di fondamento: occorre rimarcare come per i fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trovi applicazione il regime dell'improcedibilità, disciplinato dall'art. 344-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUNZO BRUNO nato a NOCERA TERINESE il 09/03/1978 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Trunzo Bruno, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada (capo a); 186, comma 2, lett.

c) cod. strada (capo b), fatti commessi il 26/1/2020. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'elemento soggettivo dei reati sub capo a) della rubrica; II) Mancanza di motivazione in ordine alla invocata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b) della rubrica per intervenuta prescrizione; carenza di motivazione in ordine alla lamentata omessa omologazione dell'etilometro adoperato per la misurazione.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento delle prove testimoniali, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le emergenze probatorie rappresentate in motivazione.

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo di ricorso è palesemente destituito di fondamento: occorre rimarcare come per i fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trovi applicazione il regime dell'improcedibilità, disciplinato dall'art. 344-bis cod. proc. pen., a mente del quale, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 codice di rito, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale.

Pertanto, l'invocata estinzione del reato con applicazione del regime della prescrizione è del tutto inconferente. Ritenuto, quanto all'asserita mancanza di prova circa l'omologazione dell'etilometro, la Corte d'appello ha offerto puntuale risposta a pag. 8 della sentenza dove si sottolinea che gli scontrini acquisiti al fascicolo riportano in modo esplicito le caratteristiche dell'apparecchio adoperato e la specificazione dell'avvenuta omologazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere esterisore DEPOSITATA I- i