Italian Court dismisses appeal on illegal drug possession, citing confirmed sentencing reasoning and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Pillitteri inadmissible regarding his conviction for illegal possession of cocaine. The defense argued for generic mitigating circumstances and the exclusion of recidivism under Article 99 of the Penal Code, but the lower court's reasoning was deemed fully supported by the record. The court ruled that the appellate judgment sufficiently addressed the defendant's negative personality and recent criminal history, making the appeal's requests for new evaluation or additional mitigating factors legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of the sentence if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, and generic mitigating circumstances require only a reference to one or more prevailing elements regarding the offender's personality or the crime's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLITTERI GIANLUCA nato a REGGIO CALABRIA il 24/06/1992 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pillitteri Gianluca, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di kg. 1,130. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche 2. Inosservanza della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen. per mancata esclusione della ritenuta recidiva. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente apparato motivazionale sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente specifico, e la gravità del fatto; considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"; ); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione del recente precedente penale specifico annoverato dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il C