Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21474/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court properly evaluated facts and evidence regarding cannabis cultivation conspiracy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the cassation judge lacks authority to re-evaluate factual findings made by the Court of Appeal. The defense argued the lower court erred in assessing evidence of the defendant's participation in a cannabis cultivation conspiracy involving seventy plants. The court rejected this, stating that the lower court's reasoning was logically sound and based on shared experience regarding the defendants' presence and actions at the site.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; In cassation proceedings, the judge of legality is precluded from re-reading factual elements or adopting new parameters for fact-finding, as the exclusive competence for evaluating evidence and facts remains with the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts cannabis cultivation conspiracy judicial competence hierarchy evidence assessment standard censura dell'apprezzamento delle prove verifica di costituzionalità difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI ANTONIO nato a SOVERATO il 29/05/1997 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Condemi Antonio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/90, per avere, in concorso con altri, coltivato una piantagione di canapa indica composta da n. 70 piante.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, nella quale si contesta la compartecipazione nel reato dell'imputato, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; ritenuto che i giudici hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza in cui si evidenzia come la presenza del Condemi sul posto, unitamente agli altri correi, non potesse essere ritenuta casuale, stante la natura dei luoghi, impervi e difficilmente accessibili; i tre imputati furono visti aggirarsi e "armeggiare" vicino alle piante, circostanza dalla quale la Corte di merito ha logicamente desunto che l'imputato, in concorso con i complici, stesse svolgendo un'attività di controllo e manutenzione delle piante).

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere esten