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Ordinanza — n. 21473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court's factual findings fall within exclusive appellate jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision suffered from logical flaws in its reasoning regarding criminal liability. The court rejected this, noting that reviewing factual reconstruction and evidence evaluation is the exclusive competence of the appellate court, which provided adequate motivation based on sound inference.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of legitimacy is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, reserving such review exclusively to the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility exclusive appellate jurisdiction factual reconstruction review logical motivation defect evidence evaluation competence bancarotta fraudolenta omissione della contabilità documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE DANIELE nato a CROTONE il 31/01/1975 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pugliese Daniele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P