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Ordinanza — n. 21472/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment for traffic offenses due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of the statutory non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and alleged contradictory reasoning. The court ruled that the second-instance judgment correctly excluded the non-punishment ground based on the objective disvalue of the conduct and that factual re-evaluation is reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; In cassation proceedings, the court of legality cannot re-examine factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such powers exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code non-punishment cause traffic offenses factual re-evaluation cassation admissibility second instance judgment objective disvalue punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada
art 131-bis cod. pen
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVATAIO CHRISTIAN GAETANO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/07/1985 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cavataio Christian Gaetano, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale avuto riguardi alle premesse normative della decisione di merito;

2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere est