Cassation appeal against plea bargain dismissed for manifest error in legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal against the plea bargain judgment inadmissible due to a manifest error in the legal qualification of the facts. The appellant argued for a different legal characterization, but the lower court correctly identified the facts and applied the law without ambiguity. The Court ruled that such appeals are only permissible for obvious errors where the qualification is clearly eccentric to the charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal based on alleged erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charges.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 08/02/1960 avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Iannazzo Salvatore a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
Inoltre, questa Corte ha già da tempo chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed , Rv. 283023 - 01).
Considerato che nella specie la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 maggio 2025 Il Consigl