Cassation court dismisses appeal against drug conviction, upholding professional trafficking findings over minor offense claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a minor offense classification, but the appellate court correctly applied the law by weighing evidence of high-purity cocaine and significant quantity. The court ruled that these factors proved professional trafficking and market diffusion, making the minor offense inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; When seized drug quantities and purity indicate professional trafficking and market diffusion, the minor offense provision does not apply.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABI PATRIZIO nato a ROMA il 03/05/1979 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fabi Patrizio, ritenuto responsabile della illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso netto di grammi 48,200, con principio attivo dell'81%, da cui erano ricavabili n. 270 dosi medie singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, che la sentenza impugnata ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale, elevato grado di purezza della sostanza in sequestro) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere