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Ordinanza — n. 21469/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentence continuation under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to a generic complaint regarding the lack of motivation for the increased sentence under the principle of continuation. The defense argued the lower court failed to justify the penalty increase, but the court found the decision sufficiently reasoned by distinguishing satellite offenses per Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because it sought a new evaluation of the penalty's congruity, which is prohibited in cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In cassation, a complaint challenging the congruity of a sentence is inadmissible if the lower court's determination was not arbitrary or illogical, as the court must not re-evaluate the penalty's appropriateness.

Parole chiave

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sentence continuation lack of motivation cassation inadmissibility Art. 133 Penal Code congruity of penalty generic complaint satellite offenses aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA MARCO (CUI 05MDWV0) nato a ROMA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; n Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da La Rocca Marco. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione con riferimento all'aumento di pena determinato a titolo di continuazione sul fatto reato già giudicato. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto generica e priva di confronto con la decisione impugnata.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato le ragioni giustificatrici poste a fondamento della decisione, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., distinguendo l'aumento per ciascuno dei reati satellite. considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore