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Ordinanza — n. 21467/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking sentence for generic grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic grounds and a lack of specific criticism against the lower court's reasoning. The appellant argued for a different punitive treatment, but the court noted the first-instance judge properly considered the defendant's negative personality and the severity of multiple drug sales. Consequently, the court affirmed that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge under the Penal Code, rejecting any attempt to re-evaluate the sentence's congruity.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The determination of the specific penalty is exclusively entrusted to the trial judge's discretionary evaluation based on statutory parameters, making cassation review of the sentence's congruity inadmissible unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing penal discretion review inadmissible appeal generic grounds rejection continuation of punishment reiterazione di reati penali ricettazione ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
art. 133 cod. pen
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSITANO ALESSANDRO ANTONIO nato a PALERMO il 05/09/1997 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lusitano Alessandro Antonio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sa nzionatorio.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, anche con riferimento all'aumento apportato a titolo di continuazione, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente commesso nel quinquennio, e la entità del fatto (plurime cessioni con disponibilità di altre dosi pronte per la vendita).

Considerato quanto all'aumento determinato a titolo di continuazione, che la Corte di merito ha ritenuto del tutto congruo l'aumento di gg. 15 di reclusione per le 16 cessioni avvenute nei confronti di altrettanti acquirenti. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio