Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe D'Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for an erroneous application of Article 62-bis of the Penal Code and a lack of general mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and devoid of specific critique against the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack necessary criticism of the lower court's arguments, and do not demonstrate a violation of binding precedent or a logical flaw in the sentencing reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/08/1974 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da D'Alessandro Giuseppe, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per caratteristiche e modalità della condotta; considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere es