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Ordinanza — n. 21463/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against drug possession convictions for lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21463/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Tognetti and Giacalone inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal drug possession. The defendants argued for reclassification of crimes, exclusion of recidivism, and penalty reduction, but the court found their arguments factually unsupported and procedurally unfounded. The decision emphasized that the lower court correctly assessed the professional nature of the drug trade and that sentencing discretion is not subject to cassation review unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the application of the minor offense exception or the proportionality of the sentence are inadmissible if the lower court's reasoning is sound and the sentencing falls within the judge's discretionary power.

Parole chiave

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illegal drug possession minor offense exception recidivism aggravation sentencing discretion inadmissible appeal Cassation review professional drug trade recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R.
Art. 132 cod. pen.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
art. 73 d.P.R. 309/90
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R.
art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
art. 133 cod. pen
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOGNETTI ANTONINO nato a PALERMO il 04/09/2003 GIACALONE PAOLO nato a PALERMO il 27/06/1997 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; i i t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Giacalone Paolo e Tognetti Antonino, ritenuti responsabili, nelle sentenze di merito conformi, di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nell'imputazione. Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. Giacalone Paolo:

1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90;

2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aumento per la recidiva;

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Tognetti Antonino: violazione della legge processuale penale; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva delle condotte degli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (qualità e quantità dello stupefacente in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui erano dediti gli imputati e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva a carico di Giacalone Paolo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione degli analoghi precedenti penali annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato Giacalone.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 maggio 2