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Sentenza — n. 21462/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls appeal judgment declaring crime extinguished by prescription without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remand because the criminal offense was extinguished by prescription. The defendant argued for acquittal based on subjective elements and procedural defects, but the Court noted the maximum prescription period of seven years and six months had expired by November 2024. Consequently, the Court ruled that no further examination of substantive guilt or procedural nullities is necessary when a cause of extinction exists.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.p.; Art. 100 c.p.: In the presence of a cause of extinction of the crime, such as prescription, the Court of Cassation must annul the judgment without remand, as the lower court is obliged to immediately declare the extinction.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of crime annulment without remand statute of limitations Cassazione Supreme Court asserzione difendibile credito contestato allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.p.
Art. 100 c.p.
art. 95 d.P.R. 115/2002
Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Vadacca Alfredo Giovanni, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso il 26 maggio 2017.
art. 131-bis cod. pen
II) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VADACCA ALFREDO GIOVANNI nato a COPERTINO il 28/07/1965 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Vadacca Alfredo Giovanni, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso il 26 maggio 2017. Il ricorrente deduce: I) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato. II) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La difesa ha depositato tempestiva memoria nella quale, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, ha invocato la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione alla data del 26/11/2024 - in assenza di cause di sospensione della prescrizione - e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigli