Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong exclusively to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity based on contradictions and illogical reasoning in the lower court's judgment regarding fact-finding and evidence evaluation. The court ruled that assessing factual reconstruction and evidence weight is the exclusive competence of the trial judges, prohibiting the cassation court from re-evaluating these elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; In cassation proceedings, the court cannot re-evaluate facts or evidence, as such assessment is the exclusive competence of the judges of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO SALVATORE nato a NISCEMI il 28/02/1965 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bianco Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; rilevato che l'affermazione di penale responsabilità è sostenuta da congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il re i