Criminal appeals dismissed for being too generic and lacking specific legal and factual grounds as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Liccardo Carmela and Nebbia Diamante inadmissible. The appellants criticized the lower court's reasoning regarding their criminal responsibility, but the court found their grievances too generic and lacking specific legal or factual support. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.: I ricorsi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; altrimenti sono dichiarati inammissibili per carenza di motivazione specifica.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LICCARDO CARMELA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/02/1974 NEBBIA DIAMANTE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 18/03/1994 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i separati ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Liccardo Carmela e Nebbia Diamante, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati. Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P se