Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21459/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic offense conviction for lack of recidivism proof and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21459/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The defense argued for generic mitigating circumstances and questioned the proof of recidivism, but the court found the administrative record sufficient to establish the prior violation within the required two-year period. Consequently, the court rejected the claims as reiterative of previously dismissed grievances and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 116, comma 15, cod. strada; Art. 133, cod. pen.: For proving recidivism within two years, judicial finality is not required if the prior violation is evidenced by administrative records and the defendant offers no contrary proof; generic mitigating circumstances may be denied based on the gravity of the offense and lack of positive evaluation elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffic offense recidivism generic mitigating circumstances administrative record evidence Cassation inadmissibility two-year recidivism period esame grafologico membro della famiglia affiliazione alle casse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, comma 15, cod. strada
Art. 133, cod. pen.
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIFANO ENZO nato a CAIAZZO il 29/03/1972 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Califano Enzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato ed al trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione delle censure avanzate, sono reiterativi di ragioni di doglianza già correttamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con argomentazioni immuni da censure; invero: - in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile, essendo sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari [cfr.

Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. - nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto dell'annotazione in atti - acquisita con il consenso delle parti - da cui risulta che la precedente sanzione, per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente, non era stata impugnata innanzi alle competenti Autorità nei termini di legge (pag. 3 della sentenza).

Considerato, pertanto, che, in assenza di elementi comprovanti la non defìnitività di detta contestazione, neppure provenienti dall'imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio e la sussistenza del reato. Considerato che la giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull'assenza di positivi elementi di valutazione e sulla gravità del fatto, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (- Così deciso in data 20 magio 2025 Il Consigliere estensoreraNGD EATC.SEIT '1\-1-A fTRIA II Pi sen