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Ordinanza — n. 21457/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to progressive res judicata barring re-litigation of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Maiorana's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal on specific charges, arguing the trial court failed to evaluate new grounds for appeal. The court ruled that these grievances were already decided in the prior annulment proceeding, making them non-reproducible under the principle of progressive res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; Art. 110 cod. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/90: When a partial annulment sentence leaves other provisions irrevocable, the principle of progressive res judicata prevents the reopening of issues already decided in the annulment phase, barring further litigation on those specific points.

Parole chiave

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progressive res judicata partial annulment inadmissible appeal criminal procedure non-reproducible grievances altri capi d'accusa indennizzo per carcerazione preventiva anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/90
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019
Sez. U, n. 20/1996
Sez. U, n. 20/1996, Vitale, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/06/1993 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza in epigrafe indicata, resa dalla Corte di appello di Messina in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 26526/24 del 2/4/2024); visto il ricorso proposto da Maiorana Giuseppe, per il quale la Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Messina emessa il 3 aprile 2023 limitatamente al capo 53 dell'imputazione, riguardante la fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90, fatto commesso il 27/11/19; rilevato che nella sentenza emessa a seguito del giudizio di rinvio, impugnata in questa sede, l'imputato è stato assolto dal reato di cui al predetto capo.

Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze espresse nel ricorso, riguardanti la mancata valutazione da parte del giudice del rinvio dei motivi di gravame che attenevano alle ulteriori imputazioni a carico di Maiorana Giuseppe, sono inammissibili, essendo relative a questioni già decise in sede di legittimità, non riproponibili in questa sede per effetto della formazione del giudicato progressivo [cfr., ex multis, Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263:"Nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, con la conseguenza che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, a seguito dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. (conf.

Sez. U, n. 20/1996, Vitale, Rv. 206170)"]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore