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Ordinanza — n. 21455/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special court registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21455/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special roll required for filing cassation petitions. Although the lower court convicted the defendant of a minor offense punishable only by a fine, the procedural defect in the representation rendered the appeal void. The court ruled that the lack of special registration invalidates the entire filing, regardless of whether the original act was an appeal or a converted cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The failure of a defense attorney to be enrolled in the special roll of the Court of Cassation renders the cassation appeal inadmissible, even if the original act was an appeal converted into a cassation request.

Parole chiave

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special attorney roll cassation inadmissibility defense representation procedural defect minor offense appeal allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Adriano Ferraro del foro di Torre Annunziata - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione stessa sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Adriano Ferraro del foro di Torre Annunziata - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WENG KANGLE nato il 13/02/1982 avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 30/11/2020 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava Weng Kangle colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, d. Igs. 4 dicembre 2015, n. 204 e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda.

2. Rilevato che propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - l'imputato, chiedendo l'assoluzione dal reato.

3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Adriano Ferraro del foro di Torre Annunziata - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione stessa sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108) 4.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 sigliere estensore Il