Cassation appeal dismissed as defense counsel renounced the appeal, rendering the case inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Eugenio Direnzo was declared inadmissible because his defense counsel formally renounced the appeal on April 19, 2025. Although the lower court had previously declared the crime prescribed for the 2013 annuality and re-sentenced for 2014, the appellant's representative withdrew the legal challenge entirely. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay the associated court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When the defense counsel renounces the appeal, the cassation request loses its foundation and must be declared inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIRENZO EUGENIO nato a MATERA il 10/02/1969 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 25/9/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2021 dal Tribunale di Castrovillari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Eugenio Direnzo in ordine al delitto di cui all'art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto all'annualità 2013, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena relativa allo stesso delitto accertato per l'annualità 2014.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità nei termini oggettivi e psicologici, che la sentenza non avrebbe riconosciuto o avrebbe motivato in termini assenti o viziati. È eccepita, infine, l'intervenuta prescrizione del reato anche quando all'annualità 2014.
3. Rilevato che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto del 19/4/2025.
4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinqucento in favore della Cassa delle ammende.